Consiste nell'interramento del feretro in campi del cimitero per una durata media di 10 anni. Decorso tale periodo di inumazione, i resti del defunto vengono esumati e, se non consumati, possono essere – su richiesta dei familiari - nuovamente inumanti oppure cremati, o anche tumulati. Qualora nessun familiare dia disposizioni, al termine dell'originario periodo di inumazione, i resti vengono collocati nell'ossario comune del cimitero.
Consiste nella collocazione del feretro in un manufatto cimiteriale di cemento (detto anche tombino o loculo), dato in "concessione" per la durata pattuita, ai familiari che si recano presso gli uffici cimiteriali del Comune.
Allo scadere della concessione, il defunto viene estumulato ed i resti seguono il percorso definito per il suddetto caso della "Inumazione".
E' consentita nel rispetto della volontà che il defunto aveva espresso in vita: o oralmente (ad esempio lasciandolo detto ad un congiunto) o per iscritto (tramite volontà testamentaria) o tramite l'iscrizione ad una associazione di cremazione legalmente riconosciuta.
Anche se il defunto non aveva espresso alcuna volontà alla cremazione quando era in vita, questa può in ogni caso essere richiesta dal coniuge o, in mancanza, da tutti i parenti di pari grado a partire dal parente di grado più prossimo.
Al momento della scelta della cremazione, bisogna già stabilire e quindi indicare, quale sarà la collocazione delle ceneri; le quali, una volta collocate nella apposita urna, potranno essere tumulate, date in affido, ovvero disperse. La dispersione è ammessa unicamente nelle apposite aree dei Cimiteri o, in alternativa, in luoghi autorizzati e lontani da abitazioni e manufatti.